Strutture turistico ricettive – Codice identificativo nazionale (CIN) in vigore 60 giorni per adeguarsi

Lo scorso 1° settembre è entrato in vigore il D.L. 18 dicembre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi) che all’art. 13-ter prevede l’obbligo del codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture turistico- ricettive (compresi gli agriturismi) e le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazioni turistiche o di locazioni brevi.

Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del titolare della struttura turistico-ricettiva, corredata di una dichiarazione attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.

I titolari delle attività ricettive e turistiche sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno della struttura nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, comprese e piattaforme online di intermediazione immobiliare, quali Airbnb, Expedia, Booking.com.

Per adeguarsi all’obbligo è previsto un periodo  massimo di 60 giorni, superati i quali possono scattare le sanzioni.

Si allega il “Manuale Operatore Privato- richiesta CIN” redatto dal Ministero del turismo dove sono riportate le istruzioni per accedere alla BDSR ed ottenere il CIN.

Si fa presente inoltre che il Decreto Anticipi impone ai titolari di immobili oggetto di locazioni turistiche o di locazioni brevi l’obbligo di osservare la normativa in materia di sicurezza degli impianti che si concretizza nella dotazione sia di dispositivi di rilevazione di gas e di monossido di carbonio, che possono essere anche alimentati a batteria, sia di estintori portatili da collocarsi in punti accessibili e ben visibili, quali le aree di accesso.