NUOVA SABATINI – ULTERIORE PROROGA DI SEI MESI PER LA CONCLUSIONE DEGLI INVESTIMENTI
Accolto con favore il differimento del termine di sei mesi per la conclusione degli investimenti anche per i contratti stipulati nella seconda parte del 2023 avvenuta con il “decreto proroghe”.
Più precisamente, la precedente proroga di sei mesi, utile ad allungare il periodo di realizzazione degli investimenti, da 12 a 18 mesi, riguardava i contratti stipulati fino al 30 giugno 2023. Grazie al nuovo intervento normativo, dunque, anche le imprese che stipuleranno il contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2023 potranno beneficiare di un periodo più ampio, fino a 18 mesi, per ultimare gli investimenti agevolati. La suddetta proroga risulta essere molto importante soprattutto in periodi come questi nei quali i fornitori hanno difficoltà a reperire materie prime.
Per completezza del quadro normativo si segnala, altresì, che l’articolo 13 del DL 145/2023 (misure urgenti in materia economica e fiscale) ha previsto nuovi fondi per lo strumento agevolativo in parola. Nello specifico, sono stanziati, per l’anno 2023, 50 milioni di euro. Tale intervento assicurerà continuità agli investimenti produttivi delle PMI, comprese quelle agricole.
Riepiloghiamo di seguito i caratteri salienti dell’agevolazione
La misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle mPMI attraverso il sostegno per l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.
Più in particolare, le Agevolazioni:
– consistono nella concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese (mPMI) per sostenere i suddetti investimenti, nonché di un contributo, da parte del MiMIT, rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti;
– l’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing);
– il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” – ex art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96 – fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
o di durata non superiore a 5 anni;
o di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
o interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
A fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti, il MIMIT concede un contributo in conto impianti parametrato ad un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari:
– al 2,75 per cento annuo per gli investimenti “ordinari”;
– al 3,575 per cento per gli investimenti in “tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” (cd. investimenti 4.0);
– al 3,575 per gli investimenti green (in relazione alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
– autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
– correlazione dei beni, oggetto dell’agevolazione, all’attività produttiva svolta dall’impresa.