LA VENDITA DIRETTA E IL REGISTRATORE TELEMATICO

Riteniamo utile riepilogare alcuni degli obblighi fiscali a cui sono soggette le imprese che vendono direttamente ai consumatori finali. In linea generale, le cessioni di prodotti al minuto sono soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi in via telematica all’Agenzia delle Entrate, e a questo scopo è necessario essere in possesso di un Registratore Telematico (RT) dotato di specifiche funzionalità.

Per le imprese agricole che applicano il regime “speciale” IVA, cioè quello con la detrazione calcolata in base alle percentuali di compensazione, è tuttavia prevista un’esenzione specifica da questo obbligo, qualunque sia la dimensione o la forma giuridica dell’impresa (ditta individuale o società). È però importante sottolineare che l’esenzione riguarda le vendite dei prodotti agricoli di cui alla parte prima della Tabella A) allegata al DPR 633/1972, e che siano ottenuti all’interno dell’azienda agricola stessa. La vendita di prodotti non presenti nell’elenco citato (quali, ad esempio, il pane, le marmellate, la pasta, la birra ecc.) o di prodotti agricoli oggetto di mera commercializzazione (cioè che non sono stati né ottenuti né lavorati all’interno dell’azienda) è soggetta all’obbligo di certificazione mediante i corrispettivi telematici. Per verificare di essere in regola, va quindi considerata non solo la tipologia dei prodotti venduti, ma anche la loro origine e le lavorazioni che hanno eventualmente subito.

Invece, le imprese agricole che hanno optato per il regime “ordinario” IVA (cioè calcolano l’IVA dovuta facendo la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti) hanno sempre l’obbligo di certificare e trasmettere i corrispettivi delle vendite dirette all’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è sempre consentito emettere la fattura ordinaria anche ai privati, ma è una procedura che nella pratica quotidiana può risultare troppo laboriosa.