Attività venatoria – Domande per la sottrazione dei fondi entro il 31 marzo

Per agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, scuole ed istituti agrari, progetti di natura ambientale e di conservazione

 

La DGR n. 226 – 08.03.2022 prevede la possibilità di presentazione annuale delle domande di esclusione dei fondi agricoli dall’esercizio dell’attività venatoria per “Attività di rilevante interesse economico, sociale, didattico-formativa o ambientale”. Tale possibilità è data alle attività di  agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, scuole ed istituti di indirizzo agrario, progetti di natura ambientale e di conservazione che non abbiano presentato la richiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Piano Faunistico Venatorio.

Il proprietario o conduttore di un fondo, ricadente all’interno della quota di Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP) nella quale è consentito l’esercizio dell’attività venatoria, che intenda vietare sullo stesso tale attività, deve inoltrare richiesta motivata alla Giunta regionale tramite Avepa. La richiesta di sottrazione del fondo è accolta se si tratta di “Attività di rilevante interesse economico, sociale, didattico-formativa o ambientale per le quali l’esercizio dell’attività venatoria è motivo di danno o disturbo (esempi: agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, scuole ed istituti di indirizzo agrario, progetti di natura ambientale e di conservazione)”.

Il richiedente dovrà presentare una singola domanda per ogni provincia all’interno della quale ricadono i fondi oggetto dell’istanza di sottrazione.

Le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2025