BCAA 7 (rotazione e diversificazione) – Attenzione all’obbligo della rotazione delle colture

Le aziende con più di 10 ettari di seminativi che nel 2024 non hanno praticato la “diversificazione”  devono effettuare la rotazione delle colture nel biennio 2024-2025

 

Dopo le modifiche apportate dal Decreto del 28 giugno 2024, relativo alla semplificazione della PAC, la norma prevede l’obbligo di adottare dall’anno in corso alternativamente una delle seguenti pratiche:

➢ 1. Rotazione – Consista in un cambio di coltura all’anno a livello di parcella. Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due colture principali. Per colture secondarie si intendono tutte quelle colture che si collocano tra due colture principali e che permangono in campo per almeno 90 giorni.

➢ 2. Diversificazione –  Consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

– a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione si attua con la coltivazione di almeno 2 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve superare il 75 % di detti seminativi;

– b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno 3 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve occupare più del 75%  e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95 % di tali seminativi. Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

1) colture appartenenti a generi botanici differenti;

2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

3) terreni lasciati a riposo;

4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.). La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Rotazione: norma a controllo biennale

– Per i beneficiari che nel 2023 hanno richiesto premi ecologici (Eco-schema 4) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA03 Lavorazioni ridotte) pertinenti, solo sulle superfici sotto impegno SRA o ECO, dato che il rispetto di questa norma è previsto sul biennio e che il 2023 è stato il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2023 sono state registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2024.

– Per i beneficiari che nel 2023 NON hanno richiesto premi ecologici (Eco-schemi) e impegni agro-climatico-ambientali (SRA): il 2024 è il primo anno di applicazione, le informazioni ottenute dai controlli 2024 saranno registrate per essere poi confrontate con i dati, dichiarati e rilevati, della campagna 2025.

Zone di montagna

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l’anno data l’esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

− che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo;

oppure in alternativa 74/164 − cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

  1. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  2. i cui seminativi sono totalmente costituiti da colture sommerse;
  3. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; d. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.