SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: NUOVE REGOLE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE

La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 (Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto nuove regole in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche obbligatorie per il personale dipendente da aziende agricole a tempo determinato e/o stagionale.

La norma si pone in relazione al disposto previgente di cui all’art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008.Secondo la norma generale, la sorveglianza sanitaria comprende:

A) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore sarà adibito e per valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
B) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
C) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, qualora suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta ed al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
D) visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
E) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro quando previsto.
La problematica di cui sopra, per i lavoratori agricoli stagionali, era regolata dal Decreto Ministeriale 27/03/2013, che, ad avviso di chi scrive, rimane valido per quanto non normato con il nuovo intervento legislativo.

 Il comma 2 dell’art. 78, prevede al riguardo che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, l’effettuazione della sorveglianza sanitaria si considera assolta, su scelta del datore di lavoro mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente.

La visita medica di cui sopra ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimo rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
L’effettuazione e l’esito della predetta visita medica devono risultare da apposita certificazione; il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne copia.