Fondo ristorazione: modalità operative per le imprese agrituristiche
Con il “Decreto Agosto” è stato introdotto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nell’ambito della ristorazione, per l’acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari che valorizzano il territorio. Sono interessate anche le imprese agrituristiche che esercitano attività di ristorazione con CODICE ATECO 56.10.12 (nonostante la norma parli di codice prevalente, se il legislatore ha indicato espressamente il codice attività 56.10.12, inserendolo in sede di conversione in Legge, si ritiene che anche tali attività non debbano essere escluse dal beneficio nonostante siano per natura non prevalenti).
Ecco alcune note tecniche relative all’accesso al FONDO RISTORAZIONE.
1. prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole); 2. prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Ai fini dell’attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.
Alla domanda è inoltre acclusa un’autodichiarazione concernente: 1. gli aiuti complessivamente percepiti in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell’ultimo triennio, incluso l’anno della domanda; 2. il calcolo dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; 3. l’iscrizione dell’attività al registro delle imprese con codice ATECO; 4. l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; L’impresa richiedente provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli postali i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l’effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati. La presentazione della domanda va fatta entro il 28 novembre 2020.
Il Ministero, sulla base dell’elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali, autorizza la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane. Entro 15 giorni dall’anticipo il soggetto beneficiario presenta a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti. Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso. Per ulteriori informazioni si può consultare la sezione https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16210 o rivolgersi presso i nostri Uffici. |